Capitolo 1 Denominazione e scopi

  • Art. 1 – E’ costituita, con durata fino al 31 dicembre 2050, con sede in Manerbio (BS) Via Solferino 31/A l’ Associazione denominata:
    “INSIEME PER UN SORRISO ONLUS”
  • Art.2 – L’ Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. L’Associazione è aperta alla partecipazione volontaria, individuale e di gruppo, di tutti coloro che comunque ed idealmente motivati intendono operare concretamente ai fini di aiutare sotto varie forme le persone, ed, in particolare, i ragazzi diversamente abili. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e precisamente:
    – promuovere la pratica sportiva a scopo ricreativo, oltre che terapeutico – riabilitativo per assolvere le necessità di un recupero globale ed un reinserimento familiare e sociale di persone disabili;
    – promuovere l’organizzazione di eventi e manifestazioni dedicate ai diversamente abili; l’organizzazione di manifestazioni di svago ed in particolare incontri con il mondo dei motori; l’essere uno strumento di collegamento con Altre associazioni analoghe; l’organizzare scambi culturali con Associazioni analoghe; l’organizzare attività ricreative in genere; ogni e qualsiasi azione svolta al fine di raggiungere gli scopi sociali di cui sopra e più in generale a svolgere quell’azione umanitaria che serva a dare sollievo fisico e psichico alle persone diversamente abili; prendere contatti, collegarsi e convenzionarsi con Enti Pubblici al fine di portare il maggior vantaggio ai ragazzi per i quali viene istituita questa associazione.L’associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 4-12-1997 nr. 460 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni siano essi mobili che immobili; fare contratti e /o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.
  • Art.3 – L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse: Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale.

Cap. II – Patrimonio e mezzi d’esercizio

  • Art. 4 – L’Associazione non ha fini di lucro. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
    a) dalle elargizioni, lasciti e donazioni a suo favore, senza che ciò dia luogo ad alcuna subordinazione dell’ Associazione stessa, destinando i beni ricevuti esclusivamente al compimento delle finalità previste dagli accordi, dall’ atto costitutivo e dallo Statuto;
    b) dalle contribuzioni degli associati;
    c) dai contributi dei privati;
    d) dai contributi dello Stato;
    e) di Enti o di Istituzioni pubbliche;
  • Art. 5 – L’Associazione può avvalersi di collaborazioni professionali retribuite di personale dipendente esclusivamente nei limiti necessari al proprio funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

Cap. III – Gli Associati

  • Art. 6 – Gli Associati si distinguono in:
    a) Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
    b) Ordinari: i cittadini italiani o stranieri che intendono impegnarsi per il conseguimento degli scopi sociali e che intendono mettere a disposizione dell’Associazione le proprie competenze specifiche in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
    c) Sostenitori/Simpatizzanti: ogni persona fisica o giuridica che versa il contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo;
  • Art. 7 Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Presidente su modulo a ciò predisposto. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che rilascia la tessera di iscrizione. Le iscrizioni si intendono a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di sospensione, espulsione o scadenza statutariamente previsti. Non sono ammessi associati temporanei, né limitazioni assembleari in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Sono elettori ed eleggibili alle cariche sociali tutti i soci sia fondatori, ordinari che sostenitori e simpatizzanti che risultano iscritti dal almeno 15 (quindici) giorni, purchè maggiori d’età. Gli associati sono tenuti all’osservanza dello statuto e dei regolamenti interni. Gli associati fondatori, ordinari, sostenitori e simpatizzanti sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale. L’importo della quota associativa è fissata dal consiglio direttivo con apposita delibera. La quota associativa e gli eventuali contributi associativi straordinari non sono trasmissibili né rivalutabili, ma fanno parte del patrimonio dell’Associazione. Il versamento della quota associativa annuale deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Il primo pagamento della quota associativa può essere fatto in qualsiasi momento dell’anno.
  • Art.8 la qualità di Socio si perde:
    a) per dimissioni
    b) per decadenza
    c) per espulsione
    Le dimissioni devono essere presentate per iscritto.
    La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo, per mancanza di esplicazione, senza giustificato motivo, delle prestazioni che il Socio si era impagnato a rendere nell’ambito dei programmi e per morosità nel versamento della quota associativa per oltre un anno. L’espulsione è decretata dal Consiglio Direttivo per indegnità morale o per comportamenti contrari agli scopi dell’ Associazione.

Cap IV – Organi dell’Associzione

  • Art.9 – Gli Organi dell’Associzione sono:
    a) l’assemblea
    b) il Consiglio Direttivo
    c) il Presidente
    d) il Collegio dei Revisori dei Conti, se previsto per legge
    e) il Vicepresidente
    f) il Segratario
    g) il Tesoriere
  • Art.10 – Le cariche elettive, fatta eccezione per i revisori dei Conti, sono riservate ai Soci Ordinari e non sono retribuite.

Cap. V – l’Assemblea dell’Associazione

  • Art.11 – L’assemblea è costituita da tutti gli associati fondatori, ordinari, Onorari e Sostenitori che siano in regola con gli obblighi sociali per tutti gli anni a partire da quello della iscrizione al giorno della convocazione dell’Assemblea stessa. L’Assemblea è l’organo deliberativo fondamentale dell’Associazione e sono di sua competenza:
    a) le riforme statutarie;
    b) L’elezione del Consiglio Direttivo, nonché la determinazione del numero dei membri di esso, nell’ambito di quanto stabilito dal successivo art. 13.
    c) L’approvazione della relazione annuale del Presidente;
    d) L’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo come indicato nel successivo art.26;
    e) Ogni altra questione che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre all’Assemblea;
    f) La nomina, ai sensi dell’ art.27, dei revisori dei Conti di cui stabilisce anche i compensi;
    g) La nomina dei rappresentanti che mantengono i contatti con le altre associazioni e le Amministrazioni Pubbliche.
  • Art.12 – L’Assemblea dei soci è convocata anche in sede diversa da quella giuridica dal Consiglio Direttivo in via ordinaria due volte all’anno, e in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati fondatori e ordinari. La convocazione dell’Assemblea è fatta per iscritto almeno dieci gironi prima con l’indicazione dell’ordine del giorno. Ogni associato dispone di un voto non delegabile. L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, da tenersi trascorsi almeno trenta minuti dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. L’ordine del giorno dell’Assemblea viene fissato dal Consiglio Direttivo in carica. Le proposte avanzate da un quinto dei Soci devono essere inserite nell’ordine del giorno.
  • Art.13 – le deliberazioni di competenza dell’Assemblea, ancorchè in seconda convocazione, avvengono a maggioranza semplice.
    Fanno eccezioni le delibere relative all’approvazione del bilancio che avverranno nei modi e nei termini indicati dal successivo art.26. Per le modifiche allo Statuto occorre la maggioranza dei due terze dei soci in prima convocazione, dei presenti in seconda convocazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, od in loro assenza da un socio eletto all’inizio della seduta; le elezioni delle cariche sociali avverranno a scrutino segreto. Dei lavori dell’assemblea verrà redatto apposito verbale, trascritto successivamente sull’apposito registro.

Cap. VI – Il consiglio Direttivo

  • Art.14 – L’Associazione è retta dal Consiglio Direttivo composto da un numero di membri compreso tra tre e dieci.
  • Art.15 – Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. I componenti eletti che venissero a mancare sono sostituiti fino a tre membri per surroga, seguendo l’ordine dei voti espressi dall’ Assemblea e successivamente mediante elezione suppletiva da indire alla prima assemblea ordinaria successiva. In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo i rimanenti coopteranno tra gli associati i Consiglieri sostitutivi dei dimissionari.
  • Art.16 – Il Consiglio direttivo elegge al suo interno, mediante scrutinio segreto, un presidente e un Vice presidente, nonché, se lo ritiene opportuno, un tesoriere e un Segretario. Il Vice presidente sostituisce il Presidente quando questi è assente o impedito e ne assume tutti i diritti e gli obblighi automaticamente. Nella Presidenza del Consiglio direttivo, in assenza o in impedimento di entrambi subentra il Consigliere che ha riportato più voti ed in caso di parità dal più anziano.
  • Art.17 – Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti. La convocazione è fatta per iscritto dal Presidente almeno cinque giorni prima con indicazione dell’ordine del giorno; nei casi di urgenza anche oralmente, 12 ore prima. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
  • Art.18 – Compiti del Consiglio Direttivo sono:
    a) convocare l’Assemblea e fissare l’ordine del giorno
    b) presentare ogni anno all’approvazione dell’Assemblea la relazione ed il rendiconto sull’attività dell’anno decorso, accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti, quando nominati, nonché i programmi di attività con l’indicazione dei relativi mezzi finanziari e degli strumenti di esercizio per l’anno a venire; nonché presentare all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo accompagnato dalla relativa relazione redatti nei modi tempi ai sensi del successivo art.26
    c) deliberare sulla domanda di iscrizione dei nuovi soci ordinari e nomina degli eventuali soci onorari;
    d) provvedere all’amministrazione ordinaria dei mezzi finanziari e degli strumenti di esercizio nominando anche, se lo ritiene opportuno, un Tesoriere;
    e) nominare il personale ricorrendo ove è possibile al servizio civile;
    f) ratificare le deleghe disposte dal Presidente;
    g) deliberare sull’eventuale apertura di sedi secondarie di cui successivo art.19;
    h) pronunciare la decadenza dei consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive; non chè pronunciare la decadenza e la espulsione dei Soci ai sensi del precedente art.8.
  • Art.19 – Il Consiglio direttivo può istituire sedi secondarie in Italia, qualora se ne presentassero le necessità e le opportunità, così regolarmente:
    a) ogni sede secondaria deve accettare lo statuto dell’Associazione
    b) elegge i propri organi direttivi in piena autonomia ed il Consiglio Direttivo della sede centrale nomina un suo rappresentante;
    c) ha autonomia gestionale e patrimoniale e in tal senso risponde dei propri impegni senza coinvolgere in alcun modo l’Associazione
    d) deve possibilmente operare di concerto con la sede centrale.

Cap VII – Il Presidente

  • Art.20 – Compiti e funzioni del Presidente sono:
    a) rappresentare l’Associazione ad ogni effetto;
    b) dare esecuzione alle Delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
    c) presiedere l’Assemblea;
    d) presiedere e convocare il Consiglio Direttivo di cui fissa l’ordine del giorno;
    e) coordinare le attività dell’Associazione;
    f) dirigere il personale dipendente;
    g) essere consegnatario dei mezzi d’esercizio e dei beni dell’Associzione;
    h) provvedere ai pagamenti anche mediante l’emissione di assegni di c/c bancario;
  • Art.21 – Oveparticolari esigenze lo richiedano può farsi rappresentante da altri membri del Consiglio Direttivo tramite regolare delega.

Cap. VIII – Collegio dei Revisori dei Conti

  • Art.22 – Il Collegio dei Revisori dei Conti, quando nominato ai sensi dell’ art. 27, si compone di tre membri eletti tra i non Associati dall’Assemblea. Essi hanno il compito di controllare anche disgiuntamente la gestione economica e amministrativa dell’Associazione e di riferirne all’Assamblea in sede di approvazione del Bilancio consuntivo. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Cap. IX – Il Segretario

  • Art.23 – Il Segretario provvede alla redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; gli stessi verbali sono sottoposti all’approvazione dei rispettivi organi al termine delle sedute o se ciò non fosse possibile, all’inizio della seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Nel caso il consiglio direttivo non provveda alla nomina del Segretario tale compito verrà svolto a turno dai Consiglieri.

Cap. X – Disposizioni Varie

  • Art.24 – L’anno sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno
  • Art.25 – I libri sociali (libro soci, libro inventari, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblea, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito) devono essere ai sensi di legge.
  • Art.26 – I bilanci preventivi e consuntivi devono essere redatti dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ogni anno, portati a conoscenza dei Soci nei dieci giorni precedenti l’assemblea che dovrà essere indetta entro il 30 aprile di ogni anno. L’Assemblea dell’Associazione deve approvare i bilanci con una maggioranza di 2/3 dei presenti.
  • Art.27 – l’Assemblea dei soci decide se istituire o meno il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisore dei Conti viene comunque istituito ove previsto dalla legge.

Cap. XI – Disposizioni finali

  • Art.28 – Per l’efficacia della deliberazione di scioglimento dell’Associazione è necessario che alla relativa assemblea intervengano almeno due terzi dei Soci e che la deliberazione riporti almeno quattro quinti dei voti degli intervenuti. Se tuttavia in questa Assemblea non intervenissero i deu terzi dei soci e non si potesse perciò deliberare, il Consiglio Direttivo convocherà un’apposita Assemblea straordinaria, le deliberazioni della quale saranno valide quando si raggiungerà la maggioranza dei quattro quinti dei voti degli intervenuti qualunque ne sia il numero.
  • Art. 30 – Se la riunione riuscisse affermativa il Consiglio Direttivo assumerà la liquidazione devolvendo le eventuali rimanenze attive ad Associazioni che perseguano i medesimi scopi. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Organizzazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge al momento dello scioglimento.
  • Art. 31 – Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle norme in materia del Codice Civile ed alle leggi vigenti.